Scioglimento di una società

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LO scioglimento di una società significa l'estinzione o la cancellazione del suo franchising e la cessazione della sua esistenza aziendale per scopi commerciali. E di conseguenza la cessazione di qualsiasi obbligo di pagare le tasse come entità aziendale. Il fatto che la società abbia cessato di fare affari non costituisce necessariamente uno scioglimento ai sensi della legge.





Una società costituita o organizzata ai sensi del Codice delle società può essere sciolta volontariamente o involontariamente (Articolo 117, Codice delle società). Esistono tre (3) tipi di scioglimento volontario:

Qualora nessun creditore sia interessato dallo scioglimento, da un'istanza amministrativa di scioglimento depositata presso la SEC (Securities and Exchange Commission) (Sec. 118, Corporation Code);



Laddove i creditori siano oggetto di scioglimento, con formale istanza di scioglimento depositata presso la SEC, con debita comunicazione e udienza (art. 119, Codice Societario); e

Abbreviazione della durata della società mediante modifica dell'atto costitutivo (art. 120 Codice Societario).



D'altra parte, una società può anche essere sciolta dalla SEC su presentazione di un reclamo verificato e dopo adeguata notifica e udienza per motivi previsti da leggi, norme e regolamenti esistenti (Sec. 121, Codice delle società). Tra i motivi di scioglimento involontario figurano la situazione in cui la società è divenuta inoperativa per un periodo di almeno cinque (5) anni (Articolo 22, Codice delle società) e l'incapacità della società di presentare le relazioni richieste nelle forme appropriate come prescritto dalla SEC entro il termine prescritto (art. 6(I)(6), DPR 902-A).

In caso di revoca o cancellazione del certificato di registrazione, la SEC emette un corrispondente Ordine di Revoca, nel qual caso alla società è vietato continuare la sua attività e sarà soggetta alla Sezione 122 del Codice delle Società, che prevede che debba continuare come persona giuridica per tre (3) anni dopo il momento in cui sarebbe stata sciolta in tal modo, allo scopo di perseguire e difendere azioni da essa o contro di essa e consentirle di regolare e chiudere i propri affari, di disporre e trasferire i suoi beni e di distribuire i suoi beni, ma non allo scopo di continuare l'attività per la quale è stata costituita.



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