Distribuzione degli utili in partnership

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PER QUANTO RIGUARDA le modalità di distribuzione, gli utili e le perdite di una società di persone (sia in nome collettivo che in accomandita) saranno ripartiti/ripartiti secondo le norme previste dal Nuovo Codice Civile (Codice), come segue:





(1) Come regola generale, gli utili e le perdite devono essere distribuiti in conformità con le clausole del contratto (come quello concordato nello Statuto, se applicabile). Nel caso in cui i soci si siano accordati solo sulla quota/distribuzione degli utili, resta inteso che le perdite saranno nella stessa proporzione (art. 1797 del Codice). Si noti che nel caso di società in accomandita semplice, una clausola aggiuntiva sulla quota degli utili (che ciascun socio accomandante riceverà) può essere trovata nel certificato firmato e giurato come richiesto dall'articolo 1844 [1] [i] del Codice . Questa certificazione è depositata e registrata presso la Securities and Exchange Commission (SEC).

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(2) In assenza di una clausola, gli utili e le perdite sono generalmente divisi in proporzione ai rispettivi contributi dei partner (articolo 1797 del codice).



Quanto alla tempistica e alla frequenza, riteniamo che una società di persone (sia essa in accomandita generale o in accomandita) possa distribuire utili in qualsiasi momento nell'arco di un anno e per tante volte finché esiste profitto. Poiché una partnership è essenzialmente un accordo contrattuale tra o tra i partner, ne consegue che la distribuzione degli utili è disciplinata dall'accordo dei partner. Questa posizione è supportata anche da un esame delle norme che disciplinano le società in nome collettivo e in accomandita, vale a dire:

Per le società in nome collettivo. Si può notare che i soci accomandatari hanno una responsabilità illimitata verso i creditori, cioè la responsabilità degli investitori in una società in nome collettivo per tutti i debiti della società si estenderà pro rata ai loro beni personali (dopo l'esaurimento del patrimonio della società) (Articolo 1816 del Codice ). Pertanto, nel caso in cui una società in nome collettivo distribuisca utili durante l'esercizio, e successivamente determini a fine anno di trovarsi in una posizione passiva, i creditori della società possono comunque rivalersi sui singoli soci accomandatari nella misura del proprio beni personali (dopo esaurimento del patrimonio della società).



Si noti che una società in nome collettivo è diversa da una società, in cui gli azionisti hanno una responsabilità limitata nei confronti dei creditori. A causa di tale natura delle società, diventa necessario per gli enti governativi come la SEC regolamentare e monitorare le dichiarazioni dei dividendi richiedendo a tali società di presentare un AFS annuale (al fine di determinare l'esistenza di utili non distribuiti/plusvalenze illimitate) (SEC Memorandum Circolare n. 11 del 5 dicembre 2008). Come spiegato in precedenza, la determinazione degli utili/plusvalenze non vincolati non troverà applicazione nel caso delle società in nome collettivo a causa del concetto di responsabilità illimitata.

Pertanto, riteniamo che le società in nome collettivo possano distribuire utili in qualsiasi momento entro un anno e per tutte le volte finché esiste profitto (senza la necessità di previa presentazione di AFS alla SEC).



Per le società in accomandita semplice. – Sebbene si possa notare che ai soci accomandanti è accordata una responsabilità limitata nei confronti dei creditori (simile agli azionisti di una società), e che tali soci accomandanti non sono personalmente tenuti agli obblighi della società (art. 1843 del Codice), riteniamo che detta società in accomandita può ugualmente ripartire utili in qualsiasi momento dell'anno e per altrettante volte senza necessità di preventiva presentazione di AFS alla SEC (come nel caso delle società in nome collettivo). Questo perché il Codice (che disciplina le società di persone) richiede solo che il patrimonio della società in accomandita superi tutte le passività (ad eccezione delle passività verso i soci accomandanti per i loro contributi e verso i soci accomandatari) dopo il pagamento degli utili ai soci accomandanti ( articolo 1856 del Codice).

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Kristine Hermosa e Diether Ocampo

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